Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 40 del 9-3-2005.htm
Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA), ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione
Centrale
Organizzazione
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 9
Marzo 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 40
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e
l’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA), ai sensi della legge 4 giugno
1973, n. 311, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale.
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO
:
L’Istituto assume il servizio di esazione del contributo di
assistenza contrattuale che le imprese iscritte all’Unimpresa verseranno
congiuntamente ai contributi obbligatori con il sistema di cui al modello DM
10.
In data 17 gennaio
2005 il Presidente dell’INPS, Avv. Gian Paolo Sassi, ha sottoscritto una
convenzione con l’Unione Nazionale di Imprese (UNIMPRESA), per la riscossione
tramite il sistema di cui al mod. DM10, dei contributi di assistenza
contrattuale dovuti dalle imprese alla stessa aderenti.
Si allega il testo
della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
1.
Il
contributo di assistenza contrattuale è a carico delle aziende aderenti
all’UNIMPRESA;
esso
sarà indicato dalle stesse sul mod. DM10/2 e versato unitamente ai contributi
obbligatori da versare all’INPS a mezzo del mod. F24.
L’UNIMPRESA
provvederà, per la parte di propria competenza, a rendere note alle aziende
le modalità di evidenziazione, sui predetti moduli di denuncia contributiva
DM 10/2, degli importi relativi ai contributi di assistenza contrattuale,
importi che si sommano alle altre partite dovute all’INPS e rientrano nelle
operazioni di conguaglio con gli eventuali
importi a debito dello stesso Istituto.
2.
L’INPS
considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà
indicato dalle aziende sul modulo di denuncia. Tuttavia qualora il
contribuente non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori
dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale
sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi
previdenziali ed assistenziali, e solo l’eventuale eccedenza verrà
considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.
E’
escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi di
assistenza contrattuale in parola e l’intervento diretto o di controllo nei
confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.
3.
E’
esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità, dall’applicazione della
convenzione, sia nei confronti delle imprese, sia, in generale nei confronti
di tutti i soggetti di cui all’art. 1 dell’atto convenzionale, sia infine
verso terzi.
I
rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli
relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate)
dovranno instaurarsi direttamente tra l’UNIMPRESA e le imprese interessate.
4.
L’importo
della spesa che l’UNIMPRESA dovrà rimborsare all’INPS per l’espletamento del
servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
39 del 5 febbraio 2002, nella misura di Euro 0,76 (settantasei centesimi) per
singolo DM.
5.
In
base alla convenzione le Sedi periferiche dell’Istituto verseranno, senza
interessi, all’UNIMPRESA somme pari agli importi riscossi per contributo di
assistenza contrattuale risultanti dalle denunce contributive elaborate in
ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.
Il
versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione
delle denunce.
Contestualmente,
le SAP invieranno all’UNIMPRESA – Unione Nazionale di Imprese – P.zza G. Bovio n. 8 - 80133 Napoli -
una distinta delle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con le specifiche di
cui all’art. 6, II comma della
convenzione.
6.
La
convenzione è valida fino al 31 dicembre 2005 e si intende tacitamente
rinnovata di anno in anno, salvo disdetta, almeno sei mesi prima della
scadenza.
ISTRUZIONI OPERATIVE
E CONTABILI
Circa le modalità di
esposizione dei dati sulla denuncia di mod. DM 10/2 si forniscono, di
seguito, le necessarie istruzioni da
portare a conoscenza delle aziende
aderenti all’ UNIMPRESA, a
cui è
attribuito il codice
di nuova istituzione “
W510
”.
Sui modelli DM 10/2 le aziende dovranno esporre in uno
dei righi in bianco del quadro B/C,
il codice "
W510
"
preceduto dalla dicitura "Ass. Contr. UNIMPRESA" e nella colonna
"somme a debito del datore di lavoro" il relativo importo da
versare a titolo di contributo di assistenza contrattuale.
Nessun dato deve
essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero
giornate" e "retribuzioni".
Tale importo va
sommato al complesso dei contributi obbligatori dovuti all'Inps e versato
dalle aziende, unitamente a questi ultimi, mediante presentazione del mod.
F24.
I contributi di assistenza
contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM
10/2 con il citato codice
“W510”,
vengono imputati, in sede di
specificazione contabile del saldo della citata denuncia di modello DM 10/2,
al conto GPA 25/141.
Per la movimentabilità di detto
conto, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve
essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei
flussi contabili, il codice documento "95".
Contestualmente a tale imputazione,
al fine di rilevare il debito verso l’UNIMPRESA, l'Ufficio competente per la
contabilità effettuerà la seguente scrittura in P.D.:
GPA
35/141 a GPA 11/141
per un importo pari a quello
evidenziato in AVERE del citato conto GPA 25/141.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/141 e GPA 35/141 devono
costantemente concordare.
La proceduta DM emetterà in triplice
copia una distinta delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza
contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del
versamento.
Una copia di detta distinta dovrà
essere inviata, come già precisato al precedente punto
5.
della presente circolare, all’UNIMPRESA contestualmente al
versamento delle somme ad essa spettanti; una copia dovrà essere trasmessa
all'Ufficio competente per la contabilità ed, infine, una copia rimarrà agli
atti del competente Ufficio amministrativo.
Le somme riscosse dovranno essere accreditate alla suddetta Organizzazione,
nel rispetto dei termini previsti dall’art. 6 della convenzione, secondo le
seguenti modalità:
-
c/c n. 101570051081 – Banca di Credito Popolare,
Piazza Unità d’Italia, 1 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) – ABI 05142 –
CAB 22100 – CIN U.
I pagamenti di cui sopra dovranno
essere imputati in DARE del conto GPA 11/141, al quale dovranno essere
addebitate altresì, in contropartita dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025, le
somme da trattenere sull'ammontare del contributo riscosso, rispettivamente, a
titolo di rimborso spese e dell'IVA relativa per l'effettuazione del servizio
di esazione in argomento.
L’eventuale saldo già citato conto
GPA 11/141 risultante alla fine dell’esercizio dovrà essere ripreso in carico
nel nuovo esercizio.
Entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni dei mod. DM 10/2
riscossi, le Sedi dovranno predisporre e trasmettere all’UNIMPRESA apposito
rendiconto dal quale dovrà risultare: l'ammontare dei contributi riscossi,
relativi alle denunce elaborate nell'anno di riferimento per le quali sono
state emesse le distinte delle aziende di cui sopra; l'ammontare delle somme
corrisposte nonchè l'ammontare delle spese e dell'Iva trattenuto sui
contributi riscossi.
Qualora i contributi in discorso
risultino indicati in modd. DM 10/2 con saldo totalmente o parzialmente
insoluto, dovranno essere eseguiti i previsti adempimenti ai fini
dell’attuazione di quanto precisato al punto
2.
della presente circolare.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati
i sopracitati conti GPA 11/141, GPA
25/141 e GPA 35/141, di nuova istituzione.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato
1
CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE E L’UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE (UNIMPRESA) PER LA
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI
ASSISTENZA CONTRATTUALE, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.
L'anno
2005 il giorno 17 del mese di gennaio, in Roma, fra l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona
del Presidente, Avv.Gian Paolo Sassi
e
la Unione Nazionale di
Imprese (in seguito denominata UNIMPRESA) nella persona del Presidente
Paolo Longobardi,
visti:
- la deliberazione n.
5 del 12-01-2005;
- l'articolo unico della
legge 4 giugno 1973, n. 311 con il quale si stabilisce che gli Istituti
previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ad assumere il servizio di esazione dei
contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Unione interessata;
- il D.L.vo n.196 del
30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- il D.L.vo n. 241/97 in
materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- le note n. 16/0006429
del 19.07.04 e n. 6/PP/50969/RCS/Conv. del 04.10.04, con le quali il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula
della convenzione stessa;
- considerato che il
servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività
istituzionali dell'Istituto,
si conviene quanto segue:
Art.1
L’UNIMPRESA affida
all’ INPS, che accetta, la esazione del contributo di assistenza contrattuale
dovuto dalle imprese iscritte all’Associazione stessa.
Art. 2
La riscossione dei
contributi, di cui al precedente articolo 1, avverrà unitamente alla
riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS,
così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e
integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
Art. 3
Ai fini previsti nei
precedenti articoli 1 e 2, l’UNIMPRESA provvederà a comunicare, alle imprese
aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di
versamento.
L’UNIMPRESA si impegna,
inoltre, a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi del D.Leg.vo
n.196 del 30.0603, che i dati relativi all’operazione saranno trattati
dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di
quelle previste dalla presente convenzione.
In occasione di modifiche
alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura
dell’INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali
variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.
Art.
4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo
di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo
che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo di denuncia.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo
dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di
assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito
per contributi previdenziali ed assistenziali, mentre l’eventuale eccedenza
verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda versare il
contributo di assistenza contrattuale, non deve indicare sulla denuncia
l’importo della quota stessa.
E’ escluso, per l’INPS, qualsiasi obbligo di esazione
coattiva dei predetti contributi.
L’INPS non
effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori
di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente
convenzione.
Art.
5
I costi del servizio di esazione delle quote associative e
sindacali e dei contributi di assistenza contrattuale, sono stabiliti con
delibera n. 39 del 05.02.2002.
Per il servizio di cui trattasi, l’importo è di € 0,76
(settantasei centesimi) per singolo DM.
L’UNIMPRESA
si impegna ad accettare le decisioni di cui al comma precedente.
L’UNIMPRESA
si impegna, altresì, ad accettare ogni variazione stabilita dall’INPS in tema
di costi.
Art. 6
L’ INPS corrisponderà all’UNIMPRESA – Sede nazionale –
senza onere di interessi, né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli
importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dalle
denunce contributive, elaborate in ciascun mese al netto del rimborso spese,
di cui al precedente Art. 5. Il versamento avverrà entro la fine del mese
successivo a quello di elaborazione delle denunce.
Unitamente al versamento di cui al primo comma, le
Strutture periferiche dell’INPS forniranno all’UNIMPRESA – Sede nazionale –
per le denunce contributive elaborate in ciascun mese, un elenco delle
imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con
l’indicazione del periodo contributivo e
dell’ammontare del versamento.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello al quale
si riferiscono le elaborazioni dei modd. DM10/2 incassati, le Agenzie INPS
trasmetteranno all’UNIMPRESA un apposito rendiconto dal quale risulterà:
-
l’ammontare dei contributi incassati risultanti dalle denunce
elaborate nell’anno di riferimento;
-
l’ammontare delle somme corrisposte di cui al primo comma;
-
l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA di cui all’Art.
5.
Art.
7
In
base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l’INPS è esonerato – e l’UNIMPRESA lo
riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti
delle imprese aderenti alla stessa UNIMPRESA e, comunque, di tutti i soggetti
di cui all’Art.1 e verso i terzi e verso chicchessia derivante dall’applicazione
della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente
convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle
somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale,
dovranno essere instaurati direttamente tra l’UNIMPRESA e le imprese
interessate.
In particolare, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie all’UNIMPRESA dovessero
avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse
alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art.
8
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali,
inerenti alla presente convenzione, sono a carico dell’UNIMPRESA.
Art. 9
La
presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i
necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2005. Essa
si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle
parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei
mesi prima della scadenza.
Art.10
La
presente convenzione viene sottoposta all’approvazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311.
IL PRESIDENTE DELL’INPS
IL PRESIDENTE
DELL’UNIMPRESA
Avv. Gian Paolo Sassi
Dr. Paolo Longobardi
Allegato
2
VARIAZIONI
AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
GPA 11/141
Denominazione completa
Debito verso l’Unione Nazionale
di Imprese (UNIMPRESA) per contributi di assistenza contrattuale riscossi per
suo conto
Denominazione abbreviata
DEBITO V/UNIMPRESA PER CTR.RISCOSSI PER SUO CONTO
Tipo variazione
I
Codice conto
GPA 25/141
Denominazione completa
Contributi di assistenza contrattuale
riscossi per conto dell’Unione
Nazionale di Imprese
(UNIMPRESA) mediante denunce
rendiconto di mod. DM10/2
Denominazione abbreviata
CTR.RISCOSSI C/UNIMPRESA MEDIANTE MOD.DM 10/2
Tipo variazione
I
Codice conto
GPA 35/141
Denominazione completa
Accreditamento all’Unione
Nazionale di Imprese (UNIMPRESA)
dei contributi di assistenza
contrattuale riscossi per suo conto
Denominazione abbreviata
ACCRED.UNIMPRESA CTR.RISCOSSI PER SUO CONTO